Documenti e studi
Collana del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Bari Aldo Moro
Sezione storica
68
Comitato scientiico
Marcella Chelotti, Michel Christol, Werner Eck, Francesco Grelle,
Umberto Lafi, Marina Silvestrini, Alastair M. Small
I contributi sono valutati, con procedure di peer review,
da un componente del Comitato scientiico e da un revisore esterno
In copertina: E. Thewrewk de Ponor, Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus, Budapestini
MDCCCXCIII.
Annarosa Gallo
PREFETTI DEL PRETORE E PREFETTURE
L’organizzazione dell’agro romano in Italia
(IV-I sec. a.C.)
2018
Volume pubblicato con fondi
del Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR 2017)
© 2018 Edipuglia srl, via Dalmazia 22/B - 70127 Bari-S. Spirito
tel. 080 5333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: info@edipuglia.it
Redazione: Valentina Natali
Copertina: Paolo Azzella
ISSN 1720-4984
ISBN 978-88-7228-861-0
DOI http://dx.doi.org/10.4475/861
ai Professori
Francesco Grelle
Luigi Capogrossi Colognesi
Giuseppe Camodeca
Nel licenziare queste pagine un pensiero grato e riconoscente è rivolto a quanti nel
corso degli anni hanno sostenuto questa ricerca.
In primo luogo i professori Francesco Grelle, Luigi Capogrossi Colognesi e Giuseppe
Camodeca che da oltre un decennio mi indicano la via attraverso un dialogo costante e
quotidiano, che supera anche le distanze geograiche.
Dialogo che con i Professori Mario Pani e Tullio Spagnuolo Vigorita si è purtroppo
spezzato troppo presto: i loro suggerimenti e insegnamenti sono tuttavia in me sempre
presenti. Così come sono vivi nel ricordo i numerosi incontri e dialoghi con il Professor
Berthold Kupisch, nelle estati trascorse a Heidelberg fra il 2006 e il 2015.
Importanti punti di riferimento, umani e scientiici, sono per me – sin dai tempi del
dottorato ‘barese’ – le professoresse Marina Silvestrini e Marcella Chelotti, Venanzia
Giodice Sabbatelli ed Elisabetta Todisco; insieme a loro non posso non ricordare i
professori Francesca Lamberti e Paulo Butti de Lima, che negli anni mai mi hanno fatto
mancare il loro sostegno e supporto.
I professori Umberti Lafi, Lucio Toneatto e Andrea Favuzzi hanno discusso e letto
ampie parti di questo lavoro; con i professori Gino Bandelli, Simonetta Segenni, Cosimo
Cascione, Antonio Stramaglia, Giovanna Cera e Silvia Evangelisti ho discusso questioni
speciiche, talvolta in più circostanze. I loro suggerimenti hanno apportato un contributo
considerevole al lavoro.
Non posso poi dimenticare i professori Christian Baldus e Christian Witschel, che
per anni mi hanno ospitato nelle biblioteche dell’Università di Heidelberg, e i Professori
Peter Funke e Sebastian Lohsse, che attualmente mi ospitano in quelle dell’Università
di Münster.
A Dina Storchi sono legata da affetto iliale, a Vitulia Ivone, Massimo Miglietta e
Peter Gröschler da affetto fraterno.
Un pensiero affettuoso corre agli amici di sempre, Pierangelo Buongiorno, Raffaele
D’Alessio e Salvatore Marino, Massimo Monteduro, Aniello Parma e Pasquale Rosaio,
e agli amici di più recente data (ma non per questo meno cari) Laura Mecella e Matthias
Haake, che pazientemente mi sono vicini.
Rebecca Sieker e Francesco Verrico mi hanno aiutato rispettivamente in sede di
redazione delle carte geograiche che accompagnano il testo, e di revisione delle bozze.
Il loro aiuto è stato prezioso.
A molti devo molto. A mamma, papà, Mau e Bianca moltissimo.
Bari-Münster, dicembre 2017
INTRODUZIONE
Questa ricerca ha per oggetto una ricostruzione della storia dei prefetti delegati dal
pretore urbano all’amministrazione della giustizia in Italia (il territorio peninsulare al di
sotto del Rubicone e via via annesso a Roma), dando rilievo alla funzione svolta dalle
praefecturae nell’assetto territoriale romano.
Preso atto che i lemmi polisemici praefectus e praefectura, di uso frequente ed esteso,
sono riconducibili solo in alcuni casi all’ambito dell’amministrazione della giustizia su
delega pretoria, la ricerca ne tralascia gli altri usi: in particolare non saranno prese in
considerazione, in quanto non pertinenti con le inalità dell’indagine, le testimonianze
del lemma praefectura nell’accezione, documentata nei testi gromatici, di distretto
territoriale dipendente amministrativamente da una vicina colonia 1; per la stessa ragione
saranno tralasciate le testimonianze inerenti ai praefecti iure dicundo, formulazione
con la quale le fonti indicano i sostituti dei magistrati municipali o coloniari, ma non i
prefetti del pretore urbano 2.
La ricerca si propone invece – a seguito di un esame unitario della documentazione
nota (laddove sino a oggi la materia è stata oggetto di indagini frammentarie e dedicate a
singoli aspetti) – un’analisi sistematica del lemma praefectura nella accezione di sfera di
competenza, giurisdizionale e territoriale, dei prefetti scelti dal pretore urbano o eletti dal
comizio, cioè i quattro praefecti Cap(uae) Cum(is). Tale accezione è attestata da poche
e rare fonti, che sollevano più problemi di quanti ne risolvano. Per la più ampia parte,
esse sono il risultato di rilessioni e ricostruzioni tarde, elaborate a partire dal momento
in cui nel corso del I secolo a.C l’azione dei prefetti andò riducendosi progressivamente
ino a scomparire del tutto.
1
Ad essa, ad esempio deve ricondursi il termine praefectura ricordato nell’iscrizione CIL V, 2174 =
EDR093771 (L. Calvelli): Laelia L.f. [---] | decreto de[curionum] | locus sepultu[rae in] | praefectura T[---]
| statuam marmor[eam et] | marmoream c[---] | viva fecit sibi [et ---].
2
Deve rilevarsi come si sia diffuso tra gli studiosi il ricorso improprio a questa formulazione per indicare
i prefetti delegati dal pretore urbano. Un catalogo di fonti inerenti ai praefecti iure dicundo, pur con alcune
inesattezze (l’elenco include per esempio tra le attestazioni la nota tessera hospitalis da Fundi, CIL I2, 611
= X, 6231 = ILS 6093 = ILLRP 1068 = EDR159019 [M. Giovagnoli], nella quale non vi è il benché minimo
accenno a qualsivoglia prefetto) in Spadoni 2004, 21 s.
8
Prefetti del pretore e prefetture
Sempre nel I secolo a.C. il termine praefectura sembra essere utilizzato, soprattutto in
fonti di tipo legislativo, nell’accezione – ino a quel momento sconosciuta – di comunità
dotata di autogoverno.
Prendendo a prestito le categorie isolate da Knut Wolfgang Nörr, secondo il quale
gli istituti romani si prestano a essere sottoposti a processi di adattamento funzionale
con effetti riconnotanti 3, potremmo affermare che la nozione di praefectura conobbe,
sul inire dell’epoca repubblicana, un primo processo di ‘Dekontextualisierung’ e di
‘Resubstantialisierung’. Il lemma avrebbe cioè subìto una traslazione di senso, non
indicando più un distretto sottoposto alla giurisdizione di un delegato del pretore urbano
(‘Dekontextualisierung’), ma avrebbe inito per qualiicare, con l’avanzare del tempo,
comunità dotate di autogoverno (‘Resubstantialisierung’): tanto quelle già visitate dal
prefetto quanto altre di nuova e più recente istituzione.
La rappresentazione offerta dalle fonti fu insomma costruita molto dopo l’avvio e
l’affermazione dell’amministrazione della giustizia, a mezzo di delega pretoria, per i
cittadini romani – municipali, coloniali e assegnatari viritani – insediati entro i conini
dell’ager Romanus.
Per tale motivo, già nella considerazione degli antichi sfuggivano le ragioni sottese
alla scelta del pretore di inviare propri delegati presso alcune comunità piuttosto che
altre, non solo municipali; quelle riconducibili a insediamenti di assegnatari viritani,
sono completamente ignorate dalla glossa praefectura, nel De verborum signiicatu di
Sesto Pompeo Festo, almeno nella redazione pervenutaci. Il suo carattere di ricostruzione
antiquaria è fortemente condizionato dalla concezione unitaria dell’organizzazione
territoriale italica sviluppatasi nel corso del I secolo a.C. In essa l’attenzione è pertanto
rivolta ai municipi presso i quali l’amministrazione della giustizia era stata afidata a
prefetti del pretore: se si prescinde dall’elenco delle comunità campane (evidentemente
pervenuto a Verrio Flacco da documenti uficiali), gli exempla addotti nel secondo elenco
riguardano essenzialmente comunità municipali.
***
La dottrina si è cimentata nel deinire il rapporto tra prefettura e municipio, tra prefetto
e magistrati locali, con soluzioni diverse. A questo proposito è opportuno richiamare
brevemente la nozione di municipio, un istituto tutto romano, privo perciò di confronti
con altre realtà antiche. Non è forse un caso quindi che il termine fosse traslitterato in
lingua greca, mentre municeps 4 fosse reso con πολ́της, e non sorprende che perciò
in autori di lingua greca la traslitterazione di municipium sia attestata unicamente
3
nörr 1994, 67-76.
Sulla nozione v. Humbert 2010, 139-173 = Humbert 2013, 131-165. Sul rapporto del municeps rispetto
alla sua comunità di appartenenza e, allo stesso tempo, rispetto a Roma v. Humbert 2006, 3-29 = Humbert
2013, 55-81.
4
Introduzione
9
nelle Antiquitates Iudaicae di Flavio Giuseppe, nella traduzione dell’editto con cui
l’imperatore Claudio estendeva i diritti già conferiti ai Giudei alessandrini, a tutti gli
altri Giudei presenti nell’orbe romano 5.
Nello sviluppo dell’ordinamento municipale tracciato da Th. Mommsen 6, l’attività
giudiziaria nelle comunità di cives sine suffragio o optimo iure era appannaggio esclusivo
del pretore urbano, e solo in considerazione della distanza da Roma era afidata a suoi
prefetti, pur con limiti di giurisdizione che avrebbero comunque riservato al primo le
controversie maggiori e più importanti. Le disposizioni relative alla funzione esercitata
dai prefetti avrebbero rappresentato un punto essenziale nelle leges datae, alle quali
avrebbe alluso la formula legibus nella glossa festina 7. Solo dopo la guerra sociale, con
l’attribuzione dell’autogoverno, i magistrati locali ottennero la giurisdizione, pur nel
riparto di competenze con il magistrato urbano.
Alla base della ricostruzione è il postulato che il conferimento della cittadinanza
romana dissolveva la nuova comunità nella civitas populi Romani, annullandone la
precedente organizzazione.
J. Marquardt, pur nella condivisione complessiva dell’assunto mommseniano, se
ne allontanava relativamente all’ambito di intervento dei prefetti: come desumibile
dall’elenco festino, forse risalente alla fase originaria dell’istituto 8, l’attività dei prefetti
5
Ios. ant. 19.287-292, part. 291-292: 291. Τοῦτό μου τὸ διάταγμα τοὺς ἄρχοντας τῶν πόλεων καὶ
τῶν κολωνιῶν καὶ μουνικιπίων τῶν ἐν τῆ Ἰταλία καὶ τῶν ἐκτός βασιλεῖς τε καὶ δυνάστας διὰ τῶν ἰδίων
πρεσβευτῶν ἐγγράψασθαι βούλομαι ἐκκείμενόν τε ἔχειν οὐκ ἔλαττον ἠμερῶν τριάκοντα ὅθεν ἐξ ἐπιπέδου
καλῶν ἀωαγνωσθῆναι δύναται. 292. Τούτοις μὲν δὴ τοῖς διατάγμασιν εἰς Ἀλεξάνδρειάντε καὶ τὴν οἰκουμένην
πᾶσαν ἀποσταλεῖσιν ἐδήλωσεν ἥν περὶ Ἰουδαίων ἔχοι γνὠμνην Κλαύδιος Καῖσαρ· Cfr. pucci ben Zeev 1998,
328-342. Pur non prendendo in esame il passo di Flavio Giuseppe, nörr 1966, 5-7, afferma che nel mondo
ellenofono non vi è, se non residualmente e in epoca tarda, la recezione del termine municipium distinto
da colonia (sulla temperie di questa distinzione vd. §§ II.3 e IV.6.4), ma più genericamente si mantiene la
nozione di polis.
6
mommSen StR. III.1, 582: «Hinsichtlich der Ausübung derselben besteht zwischen Voll- und Halbbürgern
ein principieller Unterschied nicht: ihre Träger sind für diese wie für jene der römische Prätor und seine
Vertreter in Italien, die praefecti. Innerhalb des eigentlichen Latium werden die Tusculaner und die ihnen
gleichgestellten Ortschaften Recht vor dem römischen Prätor genommen haben; es machte dies praktisch
keine grösseren Schwierigkeiten als die ausser Zweifel stehende Unterstellung der Bürgercolonien Ostia,
Antium und Tarracina unter dieselbe Jurisdiction. Die für die entfernteren Ortschaften getroffene Einrichtung,
dass nur die wichtigeren Sachen vor den römischen Prätor kommen, die geringeren durch örtliche Beauftragte
desselben (praefecti) entschieden werden: hat sowohl bei Vollbürgerschaften wie bei Halbbürgergemeinden
Platz gegriffen; aber da diese Annexionsform hauptsächlich für entferntere Landschaften zur Anwendung
kam, so sind auch die praefecti wohl zunächst für Hallbürgergemeinden, zuerst wahrscheinlich für Caere
eingeführt worden und hat, von dem eigentlichen Latium abgesehen, vermuthlich jede Halbürgergemeinde
mit Einschluss von Capua ihren römischen praefectus iure dicundo gehabt».
7
In questo modo LinderSki 1979, 247-250, intende l’affermazione di mommSen StR. III.1, 582, nt. 2 «[...]
in quas (quahis die Hdschr.) legibus (d. h. nach dem constituirenden Gesetz, wie das papirische für Acerrae
war S.576 A. 2) [...]», contro l’interpretazione sostenuta da SHerwin wHite 19732, 45 e brunt 19872, 531
secondo cui Mommsen avrebbe ricondotto l’invio del prefetti a quanto disciplinato negli statuti municipali.
8
Benché l’autore avesse sottolineato come l’unicità della glossa non permettesse alcun riscontro di tale
affermazione, marquardt 1873, 43: «Nach der Ansicht des Festus waren also alle Municipien und Colonien
ursprünglich praefecturae, und für die Richtigkeit dieser Ansicht spricht der Umstand, dass noch in der
Kaiserzeit Municipien und Colonien aus besonderen Gründen vorübergehend in praefecturae verwandelt
10
Prefetti del pretore e prefetture
avrebbe interessato le comunità senza suffragio, le comunità estinte giuridicamente e le
colonie, e sarebbe terminata con la concessione della piena cittadinanza 9.
Le differenti posizioni assunte dai due studiosi rilettono comunque una medesima
impostazione metodologica nei confronti della glossa festina: ritenuta attendibile nel suo
complesso, essa è stata oggetto per lungo tempo di esegesi parziali, volte essenzialmente
all’aspetto della giurisdizione municipale 10.
Tramontata l’infallibilità dell’assunto mommseniano sull’ordinamento municipale e
rafforzata l’ipotesi della persistenza di un autonomo sistema giudiziario nelle comunità
organizzate in forme municipali, l’attenzione nei confronti della glossa si è incentrata
sulle parti che mal si conciliavano con tale idea. Tuttavia, si è preferito affrontarle
singolarmente, rinunciando a sottoporre l’intera glossa a una analisi globale. In questo
modo, G. De Sanctis liquidava la formulazione ‘et erat quaedam earum R. P. neque
tamen magistratus suos habebant’ con un lapidario «tutto ciò è molto inesatto» 11, seguito
in questo orientamento, in anni successivi, da E. Manni, secondo il quale «come il testo
di Festo è inesatto nella deinizione generale, così non sarà possibile seguirlo ad occhi
chiusi per quanto riguarda la cronologia …» 12.
Il problema interpretativo maggiormente dibattuto riguarda la presenza tra le
prefetture di res publicae prive di proprie magistrature, al quale si aggiunge quello
dell’inclusione, nell’elenco delle prefetture di area campana, insieme agli ex municipi
privati di identità giuridica, di municipi dotati di autonomia e ciò nonostante sottoposti
alla giurisdizione dei quattro prefetti 13. Tali problemi furono per la prima volta ritenuti
complementari da A.N. Sherwin White 14. Lo studioso anglosassone mise in rilievo come
la deinizione di prefettura accolta in Festo fosse inapplicabile alle due tipologie di res
publicae individuate, e che essa si sarebbe riferita unicamente alla sistemazione imposta
werden, woraus man schliessen darf, dass in dem Begriffe der Präfectur nichts liegt, was mit dem der
Colonie und des Municipiums unvereinbar wäre. Die Präfecturen haben in den besprochenen Gemeinden
grossentheils nur so lange gedauert, bis dieselben das volle Bürgerrecht erhielten, in welchem Falle den
Colonien, die nunmehr keine doppelte Bevölkerung mehr hatten, und den Municipien gestattet ward, ihre
eignen richterlichen Behörden selbst zu wählen; nach der lex Julia inden sich nur noch in geringer Anzahl
praefecturae, aber auch diese haben später immer mehr aufgehört».
9
marquardt 1873, 42: «In der Hauptstelle über die Präfecturen bei Festus p. 233 lassen sich aun
namentlich auf Grund der angeführten Beispiele drei Classen derselben unterscheiden: erstens Municipien
ohne Stimmrecht und ohne Gemeinwesen, zu welchen seit 448 = 306 Anagnia, seit 543 = 211 Capua gehörte;
zweitens Municipien ohne Stimmrecht mit erhaltenem Gemeindewesen, wie Capua seit 416 = 338 war, als
es 436 = 318 Präfectur wurde, ferner Cumae, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia, Fundi, Formiae, Alifae,
Privernum, Frusino, Arpinum, und drittens Colonien, wie Liternum, Volturnum, Puteoli, Saturnia, in welchen
Recht zu sprechen war nicht nur für die Colonisten, sondern auch für die ursprünglichen Einwohner, denen
das volle Bürgerrecht nicht verliehen war».
10
Le indagini di storia amministrativa si sono sviluppate in modo indipendente dagli studi ilologicogiuridici interessati alla glossa praefectura al ine di individuarne fonti e autori.
11
de SanctiS 1907 [19602], 443 nt. 53 [422 nt. 53].
12
manni 1947, 69 s.
13
Fest. 262.2-6L, su cui v. infra § I.1.2.
14
SHerwin wHite 19732, 39 ss..
Introduzione
11
all’area campana dopo la guerra annibalica 15. La glossa festina avrebbe documentato
l’evoluzione dell’attività di prefetti dopo il 211 a.C., essendo allora intervenuto un
cambiamento nella condizione giuridica delle collettività infedeli, e allo stesso tempo
avrebbe conservato, nell’elenco delle comunità, il rilesso della situazione precedente,
quando cioè all’istituzione dei municipia sine suffragio in area campana nel 338 a.C.
avrebbe fatto seguito l’invio di prefetti del pretore 16.
I rilievi di Sherwin White, già presenti nella prima edizione della Roman Citizenship
del 1939 17, furono ripresi nella edizione successiva, posteriore di circa un quarantennio, in
concomitanza con un rinnovato interesse degli studiosi per l’organizzazione municipale.
Negli anni settanta del secolo scorso si è assistito infatti a un iorire di ricerche sulla
storia dell’organizzazione amministrativa dell’Italia romana e, allo stesso tempo,
sull’ordinamento giudiziario: si tratta di studi che hanno lambito anche il tema della
giurisdizione dei prefetti. La discussione era stata inaugurata nel 1970 dalla monograia
di A. Torrent sulla giurisdizione dei magistrati municipali, la cui contrapposizione tra il
sistema delle prefetture e quello dei municipi è rimasta isolata nel panorama dottrinale 18.
In prospettiva di storia amministrativa P.A. Brunt riannodò le ila del discorso sviluppato
a suo tempo da Sherwin-White 19. Nell’appendice sull’autonomia municipale prima della
guerra sociale, Brunt sostenne che Festo avrebbe erroneamente generalizzato i compiti
dei prefetti inviati a Capua e nel suo territorio dopo il 211 a.C., estendendoli a tutte le
prefetture: se il modello delle prefetture in area campana poteva ben adattarsi a nuclei
di assegnatari viritani riuniti in fora e conciliabula, esso diventava inapplicabile alle
comunità dotate di una propria organizzazione magistratuale; in questi casi il prefetto
avrebbe afiancato i magistrati locali nell’amministrare la giustizia sui municipes 20.
La ripartizione delle attività giudiziarie fra prefetto e magistrati locali sarebbe
dipesa, secondo U. Lafi, dal grado di sviluppo istituzionale delle comunità investite
15
SHerwin wHite 19732, 44: «That Festus is referring to the system inaugurated in 211 is proved by the
fact that, irst, his deinition of praefectura is inapplicable to the original municipia, and, second, that the
method of appointment for these prefects differs from that attributed by Livy to the original prefects of the
fourth century».
16
SHerwin wHite 19732, 44: «For Capua heads the list given by Festus, which includes Cumae and
Acerrae, two places which remained municipia when the rest were demoted in 211. So the origin of the
list must go back to the period when all these places were of the same status. The simplest explanation of
the connection between the two systems is that a custom which grew up spasmodically and piecemeal in
accordance with local needs during the third century was drastically remodelled in 211; Rome at that time
replaced the magisterial organs of the Campanian municipalities with oficials of her own, and in addition
gave the new praefecti the oversight of the few remaining municipia of Campania – Cumae, Acerrae, and
possibly Suessula».
17
SHerwin wHite 1939.
18
torrent 1970, 155 ss.
19
brunt 19872.
20
brunt 19872, 530: «However, Festus, knowing that they were administrative oficials in some places,
probably the irst to which they sent, may easily have jumped to the false conclusion that this was true of all
places where they were found, and that in every case no more than ‘quaedam res publica’».
12
Prefetti del pretore e prefetture
dalla giurisdizione del prefetto 21. I prefetti avrebbero cioè amministrato la giustizia ed
esercitato funzioni di controllo presso le comunità dotate di autonomia amministrativa,
al contrario avrebbero svolto anche compiti amministrativi presso quelle dove era più
arretrata l’organizzazione locale. Per lo studioso il passo festino indicherebbe chiaramente
che la giurisdizione del prefetto era esercitata sia sulle comunità sine suffragio che su
quelle optimo iure, a prescindere dalla loro condizione. Negli stessi anni, F. De Martino
riteneva che il prefetto svolgesse compiti di controllo politico o di integrazione a fronte
di uno scarso sviluppo istituzionale locale 22.
La coesistenza di prefetti e magistrati locali in una stessa comunità è respinta nella
ricostruzione di H. Galsterer 23. Riprendendo un’ipotesi già formulata da A. Bernardi,
secondo la quale i prefetti avrebbero amministrato la giustizia esclusivamente sugli
assegnatari viritani, privi di autogoverno 24, lo studioso sostiene che magistrati municipali
e coloniali avrebbero avuto pieni poteri giusdicenti, e pertanto municipi e colonie presenti
nei due elenchi festini sarebbero stati qualiicati prefetture, solo perché sedi del prefetto.
Alla base del contributo di F. Sartori sui ‘praefecti Capuam Cumas’ 25 è una serie di
osservazioni alla glossa festina 26. Nel sintetizzare le caratteristiche delle prefetture, lo
studioso rileva la dificoltà rappresentata dal ‘neque tamen magistratos suos habebant’.
Nella frase, riconducibile alle sole prefetture res publicae, il riferimento all’assenza
di magistrati avrebbe alluso alla mancanza delle funzioni giurisdizionali. L’orizzonte
non può che essere antecedente alla guerra sociale, a seguito della quale il riassetto
delle comunità italiche aveva previsto l’attribuzione delle competenze giusdicenti ai
magistrati municipali 27.
Alla stessa ricostruzione di Sartori, a qualche anno di distanza, giunge anche M.
Humbert, nell’ambito di uno studio sui municipia sine suffragio 28. Sottoponendo a
revisione le differenti posizioni espresse in dottrina, lo studioso francese è stato il primo
a fornire un’esegesi a tutto tondo della glossa praefecturae, a valorizzare tutte le fonti
disponibili su prefetti e prefetture e a far emergere la relazione intercorrente tra prefettura
e municipio, nel solco già tracciato da W. Ensslin, nella voce apparsa nell’enciclopedia
Pauly-Wissowa 29. Secondo Humbert, la deinizione festina attribuirebbe al termine
21
Laffi 1973, 42 = Laffi 2001, 119. Inoltre ati Laffi 2006, 109-131.
de martino St.Cost. II2, 135 ss. Ancora dopo la guerra sociale, l’attestazione di prefetture è indizio di
un persistente ricorso ai prefetti da parte del pretore in de martino St.Cost. III3, 365 ss.
23
GaLSterer 1976, 25-36.
24
bernardi 1938, 247.
25
È preferibile però sciogliere la titolatura in praefecti Cap(uae) Cum(is) su cui v. infra § I.3.3.
26
Sartori 1977, 151 = Sartori 1993, 505.
27
Sartori 1977, 154 = Sartori 1993, 508.
28
Humbert 1978.
29
enSSLin 1954, 1312: «Soweit die Praefecturen nicht municipia oder coloniae der republikanischen Zeit
waren, umfassten sie auf dem Land Bezirke vom Umfang munizipaler Gemiendegebeite, die ursprünglich
mehrere fora und conciliabula einbezogen haben können, also diesen zunächst nicht gleichgestellt sein
konnten».
22
Introduzione
13
praefectura il signiicato di distretto giudiziario all’interno dell’ager Romanus, dove
l’amministrazione della giustizia era annualmente attribuita dal pretore a suoi prefetti 30.
Nella prospettiva assunta nella glossa, la prefettura non avrebbe avuto magistrati
speciici 31, perché nelle comunità sottoposte al prefetto, fossero esse o meno res publicae,
la funzione giusdicente era di sua esclusiva competenza 32. Tale sarebbe la spiegazione
del nodo irrisolto della frase ‘et erat quaedam earum R. P., neque tamen magistratus
suos habebant’.
Humbert evidenzia insomma l’incongruenza della deinizione festina per ciò che
attiene ai municipi, la categoria maggiormente attestata negli elenchi, e ipotizza che i
magistrati locali detenessero competenze giurisdizionali limitate, in misura da stabilire
caso per caso, dalle competenze del prefetto 33. Il ricorso al prefetto si sarebbe imposto in
concomitanza con la concessione della cittadinanza senza suffragio a comunità accolte
nel popolo Romano 34; in alcuni casi, egli avrebbe continuato ad esercitare le proprie
funzioni anche dopo il conferimento della piena cittadinanza alla comunità municipale 35.
In considerazione della piena giurisdizione ipotizzata per i magistrati coloniali, nelle
colonie il prefetto avrebbe invece esercitato le sue funzioni nei casi di coabitazione di
coloni e indigeni ammessi alla cittadinanza 36. Dopo la guerra sociale, nella maggior
parte delle comunità municipali la giustizia sarebbe stata amministrata dai magistrati
locali; in qualche caso sarebbe stato eletto localmente un prefetto 37.
Humbert 1978, 356 ss.: «Pour le premier, la préfecture se déinit comme la sphère de l’activité
juridictionnelle des praefecti (in quas praefecti mittebantur qui ius dicerent)».
31
Humbert 1978, 357: «c’est aussi, si l’on venut, une sorte (quaedam) de res publica, mais la préfecture
est dépourvue de magistrats (neque tamen magistratus suos habebant)»; 363: «La praefectura, au sens strict
et exclusif de ressort juridictionnel, ne procède à l’élection d’aucun magistrat (neque tamen magistratus suos
habebant). Il est alors impossible de l’identiier à une res publica bien que, Festus ni l’ignore pas, ces districts
judiciaires aient ini par engendrer des unités d’administration locale plus ou moins achevées».
32
Humbert 1978, 359: «Aussi, lorsque Festus déclare que les préfectures n’ont pas de magistrats, il
faudrait comprende pas de magistrats judiciaire. La préfecture serait ainsi une communauté de citoyens,
municipe ou non selon son degré de développement communal, mais démunie des magistrats chargés de
rendre la justice».
33
Humbert 1978, 361: «Quand le siège de la préfecture est un municipe, le municipe n’a pas disparu
pour autant. Municipe et préfecture sont, par principe, des réalités juridique différentes. Le premier est une
cité locale qui a conservé son autonomie (res publica) et ses organes d’aministration spéciiques; la seconde
est un ressort judiciaire. Ils coexistent et ne s’effacent pas. La liste de Festus comporte un grand nombre de
municipes-préfectures. Certes l’envoi d’un préfet réduira la compétence des magistrats locaux, dépouillés,
dans une mesure qui reste à déterminer, de la juridiction. Mais même avec cette restriction (ce n’en est
qu’une de plus), le municipe reste une res publica alors que la préfecture, dont les frontières englobent pour
le moins celles du municipe, ne dispose d’aucun des éléments capables de ravir au centre local son autonomie
administrative, ses magistrats, son sénat, son assemblée».
34
Humbert 1978, 365 ss.
35
Humbert 1978, 382 s.
36
Humbert 1978, 386 ss.
37
Humbert 1978, 248 ss.: «Mais, une fois élu comme l’étaient les magistrats locaux, rien ne s’opposait à un
cumul, sauf pour les cas où les sphères territoriales n’étaient pas les mêmes. Le seul argument qui permettrait
de se prononcer serait la preuve du maintien, à côté d’un praefectus i.d. élu, de magistrats conservant et leur
30
14
Prefetti del pretore e prefetture
Grande merito della ricostruzione di Humbert è l’aver svincolato lo studio sulle
prefetture dall’analisi della glossa festina, rimarcando la necessità di valorizzare altre fonti
utili alla ricostruzione dei singoli contesti; tuttavia, anche alla luce di novità e riletture
di testimonianze epigraiche, su speciici aspetti di questa ricostruzione vi è spazio per
ipotesi alternative. Per esempio, l’ipotesi secondo la quale, dopo la guerra sociale, a
Casinum un prefetto sarebbe stato eletto localmente trova un ostacolo nell’esistenza di
magistrati locali: risulta dificile spiegare perché ai preesistenti magistrati casinati non
sarebbe stata riconosciuta la giurisdizione, attribuita ad altro magistrato appositamente
eletto 38. Tuttavia l’ipotesi, prospettata da Humbert, di un prefetto eletto localmente può
essere ripresa e sviluppata per altri contesti.
A qualche anno di distanza dal contributo di M. Humbert, la glossa festina è
stata sottoposta a un riesame da parte di P.C. Knapp 39. Le prefetture sarebbero state
introdotte per esigenze di amministrazione delle comunità annesse tra IV e III secolo
a.C., in ciascuna delle quali il prefetto avrebbe esercitato funzioni giurisdizionali e di
controllo dei mercati. Secondo Knapp, al modello delle prefetture sarebbe riconducibile
l’amministrazione della giustizia in provincia, fondata sull’invio di un pretore o di un
propretore 40.
Più di recente E. Bispham ha dedicato alla prefettura un paragrafo all’interno della sua
ricostruzione dell’assetto territoriale dopo la guerra sociale, attenendosi generalmente
alle conclusioni alle quali era pervenuto Sherwin White 41.
Una differente prospettiva d’indagine è stata invece suggerita da L. Capogrossi
Colognesi, interessato a comprendere quale o quali ordinamenti fossero vigenti nei
municipi senza diritto di voto. Alla luce dell’ipotesi avanzata da G. Tibiletti 42 «circa
l’esistenza di un doppio livello di giurisdizione, associato non solo al diverso tipo
di magistrature competenti, ma anche alla natura del diritto in essa applicato» 43, lo
studioso propone che il diritto romano fosse divenuto il collante, nella sfera del diritto
dei commerci e delle attività economiche, tra municipes appartenenti a distinte comunità
e cittadini urbani. In tale contesto, il ruolo assunto dai prefetti sarebbe stato duplice, in
quanto inerente a singoli municipi e a questa dimensione ‘intermunicipale’ 44.
Inine, per quanto attiene allo statuto giuridico delle praefecturae dopo la guerra
sociale, sono state di recente talvolta riproposte talaltra avanzate nuove ricostruzioni.
titre et leur compétence locale». La ricostruzione di Humbert sull’autonomia giurisdizionale dei municipi è
stata di recente ripresa da fiLippi 2005, 533 s.
38
A riguardo si rinvia a cerrone - GaLLo 2016, 141-145.
39
knapp 1980, 14-38.
40
knapp 1980, 37 s. «The very concept of sending a praetor or a man propraetore overseas to govern a
province may have been inspired by this system of Italian prefets».
41
biSpHam 2007, 95-100.
42
tibiLetti 1973, 171-195 = tibiLetti 1978, 345-371.
43
Così capoGroSSi coLoGneSi 2012, 213 = capoGroSSi coLoGneSi 2017, 394.
44
capoGroSSi coLoGneSi 2000, 87 ss. capoGroSSi coLoGneSi 2012, 210 ss. = capoGroSSi coLoGneSi 2017,
394 ss.
Introduzione
15
Alla luce di quanto già ipotizzato da F. De Martino 45, per S. Sisani il termine
praefectura – ancora nel I sec. a.C. e sino all’età augustea – avrebbe continuato a
indicare l’ambito territoriale di pertinenza del prefetto, senza che nulla di signiicativo
emergesse dopo il 91-89 a.C. 46 Diversamente E. Todisco, cogliendo lo sviluppo della
categoria nel corso del I secolo a.C., ha visto nel termine praefectura un’evoluzione
verso un ‘contenitore lessicale’ che indicasse in modo unitario aggregati rurali minori
(fora, conciliabula, vici) 47.
Il rinnovato esame delle fonti condotto nelle pagine che seguono rende dificile aderire
a queste tesi; la lettura sistematica delle testimonianze disponibili suggerisce infatti
che l’articolato assetto istituzionale delle comunità italiche sul inire dell’esperienza
repubblicana collocasse la praefectura a ianco di municipi e colonie, quale tertium
genus tra le entità dotate di autogoverno.
45
46
47
de martino St. Cost. III2, 366-368.
SiSani 2010, 177 ss.
todiSco 2011, 86 ss.
INDICE GENERALE
INTRODUZIONE
7
I. L’eSerciZio deLLa GiuriSdiZione pretoria aL di fuori di roma
17
1. La glossa festina praefecturae (p. 262 Lindsay), le sue stratiicazioni e i problemi esegetici
1.1. Deinizione, 17 - 1.2. Genera, 24 - 1.3. Paternità della glossa, 26.
17
2. I praefecti designati dal pretore
2.1. Origine, 27 - 2.2. Designazione, 30 - 2.3. Titolatura, 31 - 2.4. Ambito territoriale, 36 2.5. Scomparsa, 38.
27
3. I praefecti Cap(uae) Cum(is)
3.1. Origine, 40 - 3.2. Magistrati minori, 50 - 3.3. Titolatura, 52 - 3.4. Ambito territoriale,
54 - 3.5. Abolizione, 54 - 3.6. Prosopograia, 56.
40
4. La iurisdictio dei praefecti
4.1. Attribuzione, 59 - 4.2. Ius dicere, 61 - 4.3. Riparto di giurisdizione con i magistrati
municipali e coloniali, 62 - 4.4. Concorrenza con i preposti a deduzioni e assegnazioni, 62.
59
II. LE PREFETTURE, LE AREE ASSEGNATE VIRITIM E LE COLONIAE
65
1. Le prefetture e gli assegnatari viritani
1.1. L’ager Privernas e Forum Appii, 65 - 1.2. L’ager Falernus e Forum Popilii, 67- 1.3.
La Sabina, Forum Novum e Forum Decii, 70 - 1.4. L’Umbria e Forum Flamini, 74 - 1.5.
L’ager Gallicus, Fanum Fortunae e Forum Sempronii, 75 - 1.6. L’ager Picenus e il foro precoloniale di Auximum, 77 - 1.7. L’ager Praetuttianus e Interamnia Praetuttianorum, 81 1.8. L’Etruria, Foroclodii e Statonia, 84 - 1.9. Il Sannio caudino: la media valle del Volturno
e la valle caudina, 88 - 1.10. L’Hirpinia, 91 - 1.11. L’Apulia, 93 - 1.12. La Lucania, 99.
65
2. Le colonie dedotte nel IV e nel III secolo
2.1. Antium, 103 - 2.2. Tarracina, 104 - 2.3. Minturnae, 104 - 2.4. Sinuessa, 105 - 2.5.
Castrum Novum (Ager Praetuttianus), 106 - 2.6. Sena Gallica, 107 - 2.7. Alsium, 108 - 2.8.
Fregenae, 109 - 2.9. Castrum Novum (Etruria), 109 - 2.10. Pyrgi, 109.
102
3. Le colonie dedotte nel II secolo
3.1. Puteoli, 112 - 3.2. Volturnum, 115 - 3.3. Liternum, 116 - 3.4. Salernum, 116 - 3.5.
Buxentum, 118 - 3.6. Sipontum, 119 - 3.7. Tempsa, 120 - 3.8. Croton, 121 - 3.9. Potentia
(Piceno), 121 - 3.10. Pisaurum, 122 - 3.11. Saturnia, 123 - 3.12. Gravisca, 124 - 3.13.
Auximum, 125 - 3.14. Fabrateria Nova, 126 - 3.15. Aesis, 127 - 3.16. Neptunia Tarentum,
128 - 3.17. Minervia Scolacium, 129 - 18. Urbs Salvia (Pollentia), 130 - 3.19. Heba (?),
131 - 3.20. Abellinum (?), 131.
110
III. Le prefetture e i MUNiCiPia
133
1. I municipi istituiti nel IV secolo a.C.
1.1. Caere, 133 - 1.2. Fundi, 137 - 1.3. Formiae, 140 - 1.4. Capua e Casilinum, 141 - 1.5.
Cumae, 144 - 1.6. Suessula, 146 - 1.7. Acerrae, 147 - 1.8. Privernum, 148 - 1.9. Anagnia
e Capitulum Hernicum, 149 - 1.10. Arpinum, 151 - 1.11. Calatia, 152 - 1.12. Atella, 153 1.13. Frusinum, 155.
133
2. I municipi istituiti nel III secolo a.C.
2.1. Allifae, 159 - 2.2. Venafrum, 160 - 2.3. Atina, 161 - 2.4. Reate, 166 - 2.5. Amiterum,
168 - 2.6. Nursia, 171 - 2.7. Fulginae, 172 - 2.8. Interamna Nartes (?), 174.
159
IV. LA PREFETTURA DA DISTRETTO GIUDIZIARIO A COLLETTIVITÀ
AUTONOMA
177
1. La praefectura nelle leggi, nei senatoconsulti e negli editti
1.1. La Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia, 177 - 1.2. La Tabula Heracleensis,
179 - 1.3. La Lex de vicesima hereditatium (?), 186 - 1.4. I senatus consulta, 189 - 1.5. Gli
edicta, 189.
177
2. Municipia, coloniae, praefecturae nel lessico amministrativo di Cicerone
2.1. La tripartizione, 190 - 2.2. Le attestazioni, 196.
190
3. Le prefetture nella memoria degli agrimensori
3.1. I precedenti tardorepubblicani e augustei, 225 - 3.2. Il De condicionibus agrorum di
Siculo Flacco, 230 - 3.3. La tipologia delle civitates nella considerazione del gromatico,
234.
225
v. PER CONCLUDERE
241
BIBLIOGRAFIA
245
TAVOLE
265
Indice dei nomi
Indice dei luoghi e dei popoli
Indice delle fonti
275
281
287
Finito di stampare nel mese di marzo 2018
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65 Luciano Traversa
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66 Sergio Alessandrì
LE VENDITE FISCALI NELL’EGITTO ROMANO
III. Da Settimio Severo a Diocleziano
Ed. 2017, f.to 17x24, pp. 108, bross.
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67 a cura di M. Chelotti, M. Silvestrini, E. Todisco
ITINERARI DI STORIA
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